Molte persone credono che detenere in casa animali esotici appartenenti a specie come quelle dei rettili e sauri, sia del tutto normale come prendersi cura di un cane o di un gatto. In realtà le normative internazionali e la legge italiana sono molto severe a riguardo e puniscono i trasgressori sia con sanzioni amministrative che, nei casi più gravi, penali. È necessario conoscere esattamente cosa prevedono le regole prima di decidere di acquistare, per esempio, un'iguana o una tartaruga di terra.
Gli effetti dell'introduzione di specie esotiche
Nel momento che si decide di acquistare un animale esotico, spesso non si pensa agli effetti collaterali che questa specie può avere sull'ambiente ospite. Un esempio lampante riguarda la tartaruga palustre americana ritenuta una specie esotica invasiva che, una volta in cattività, provoca enormi danni alla biodiversità del nostro ambiente. Quando sono piccole sembrano animali innocui e carini, spesso regalati a bambini come fossero dei comuni giocattoli. Ben presto però la tartaruga cresce, assume dimensioni imponenti e mostra una certa aggressività. Purtroppo, nel corso degli anni il comportamento irresponsabile di padroni ormai stanchi ha liberato in cattività numerosi esemplari, causando seri danni alla fauna locale ma anche a settori come l'agricoltura e la pastorizia.
Un discorso analogo può essere fatto per altri animali come molte specie di serpenti, che in breve tempo diventano ingombranti e vengono abbandonati in habitat non adeguati.
Cosa prevede la legge
A livello internazionale la normativa di riferimento per la detenzione di animali in casa è la CITES, anche conosciuta come convenzione di Washington. È entrata in vigore nell'ormai lontano 1975 e stabilisce una serie di regole sul commercio e detenzione di specie protette di fauna e flora a rischio estinzione.
La CITES indica in modo dettagliato tutte le specie di animali protetti (circa 36mila), dividendole in tre diverse appendici:
– prima appendice: contiene l'elenco di tutte le specie minacciate d'estinzione il cui commercio è vietato e di conseguenza la detenzione;
– seconda appendice: elenco delle specie che si possono commerciare a patto del rispetto di determinate regole, in modo da evitare un eccessivo sfruttamento;
– terza appendice: elenco delle specie protette dai singoli Stati in modo da regolare l'esportazione dai loro territori.
Ogni paese che ha aderito a questa normativa, ha approvato una legge: in Italia è la n.150/1992 che regolarizza il commercio e detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica. Tra le specie rientrano tutti i serpenti velenosi ma anche esemplari costrittori come pitoni e anaconda. Inoltre è stabilito che rettili e mammiferi non possono essere di provenienza selvatica ovvero il frutto di riproduzione in cattività.
Si può detenere una specie protetta o un rettile?
Tranne gli animali contenuti nella prima appendice della CITES, tutte le altre specie si possono detenere ma con il dovuto rispetto della legge italiana n.150/1992. Chi volesse come animale domestico un'iguana, un camaleonte o una tartaruga di terra deve dichiarare l'acquisto in modo che venga opportunamente registrato. È necessario richiedere anche l'autorizzazione alla detenzione compilando un modulo di richiesta da consegnare al servizio veterinario dell'ASL territoriale competente. La domanda deve essere:
– correlata da certificazione e atti che identifichino la specie animale e la legittima provenienza;
– presentata dal possessore non oltre 8 giorni dall'inizio della detenzione;
L'autorizzazione di detenzione è nominale e viene rilasciata al solo legittimo proprietario dell'animale.
È importante non sottovalutare il problema e le sanzioni che eventualmente colpiscono i trasgressori: oltre ad una multa e al sequestro dell'animale, possono prevedere l'arresto fino a due anni di reclusione. In caso di dubbi è buona cosa chiedere informazioni al Corpo Forestale delle Stato.